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Il concetto di valorizzazione dei dati e i limiti legali
Nel più ampio panorama della “new economy” rientrano certamente i profili relativi alla protezione e valorizzazione delle informazioni e ancor più dei dati personali delle persone fisiche.
In questo caso il valore coincide in parte proprio con il dato che si caratterizza per essere un bene con caratteristiche specifiche e ben distinte dagli altri poiché in grado di essere sfruttato contemporaneamente da un numero (potenzialmente) illimitato di soggetti, per un tempo notevole, senza che si venga ad esaurire e capace di essere scambiato.
Un bene inesauribile e che – grazie ai prodotti connessi e ai servizi correlati – viene creato continuativamente e in misura esponenziale.
In tal senso, per un corretto inquadramento dell’istituto, va anzitutto evidenziato come in materia i riferimenti normativi cui guardare siano costituiti principalmente dalla Direttiva Omnibus(2018/2161)[3] e dalla Direttiva 2019/770[4].
[1] M. d’Agostino Panebianco, Vivere nella Dimensione Digitale, Themis ed., 2022, p. 226.
[2] Sul punto si veda anche A. Capoluongo, Il trattamento dei dati personali nelle operazioni societarie straordinarie, Rivista SEAC Compliance, n. 2/2021.

La data monetization e le regole: il recepimento delle direttive europee nella vicina Italia
“Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti”.Contenuto realizzato da Anna Capoluongo
Avvocato, DPO, EDPB's Support Pool of Experts, Vicepresidente I.R.L.E.S.S., membro B-ASC (Centro di Ricerca Università Milano-Bicocca), membro del GdL sull’intelligenza artificiale (ANORC) e di D&L Network.